Senior Insurance manager e Specialist Sureties & Bonding
Andrea Maso
Esperienza e competenza nel Settore Assicurativo
Con oltre 35 anni di esperienza nel mercato delle assicurazioni, sono un professionista altamente qualificato che ha collaborato con importanti realtà assicurative e broker a livello locale, nazionale e internazionale. La mia missione è fornire un servizio di consulenza assicurativa completo e personalizzato per Aziende e Privati, coprendo tutti i rami assicurativi.
Perché scegliere un Professionista?
Nel mondo delle assicurazioni, il “fai da te” può portare a incomprensioni e, in alcuni casi, a truffe. È fondamentale affidarsi a esperti competenti per garantire la scelta della polizza più adatta alle esigenze specifiche di ogni cliente. Il mio approccio si basa sulla comprensione approfondita del business e delle necessità individuali, assicurando che ogni cliente trovi la soluzione più funzionale.
Servizi offerti
Ho una consolidata esperienza nella gestione dell’Assicurazione dei Crediti Commerciali e delle Fideiussioni Assicurative. Inoltre, mi occupo di settori cruciali come il Recupero Crediti, l’emissione di Garanzie di Pagamento e le Garanzie a favore di SIMEST SPA. Con il mio supporto, potrai navigare nel complesso panorama assicurativo con sicurezza e tranquillità.
La Consulenza Assicurativa
Il Consulente Assicurativo non è un venditore di polizze (anche se ormai questa professione sembra essersi ridotta solo a questo).
Essere un Consulente Assicurativo è un’opportunità straordinaria di essere un vero professionista del settore, una figura che ha il compito cruciale di proteggere le persone e le aziende dai rischi.
Il lavoro del Consulente Assicurativo va ben oltre il concetto di “vendita”; si tratta di costruire un rapporto di fiducia con i clienti, di ascoltarli con molta attenzione per comprendere le loro necessità, ma è fondamentale saper offrire soluzioni su misura per tutelare i loro beni, la loro salute e la loro tranquillità finanziaria.
Le decisioni che il Consulente Assicurativo deve prendere hanno un impatto significativo sulle vite delle persone o delle aziende e questa responsabilità richiede competenze specifiche, empatia e un impegno continuo nell’aggiornamento professionale.
Il Consulente Assicurativo ha il privilegio di fare la differenza: proteggere una famiglia da un’imprevista difficoltà economica, aiutare un’azienda a navigare con sicurezza in tempi turbolenti o supportare un giovane imprenditore nella pianificazione del proprio futuro.
Il ruolo richiede impegno, passione e un costante perfezionamento delle proprie competenze ed offre anche una grande soddisfazione personale e professionale.
In un settore in continua evoluzione, come quello assicurativo, dove i rischi e le opportunità cambiano rapidamente, è fondamentale essere preparati per offrire consulenza strategica e soluzioni innovative.
Questo tipo di carriera non si addice a tutti, ma solo a chi ha la passione per il benessere degli altri e il desiderio di crescere in un campo tanto dinamico quanto importante.
Essere un Consulente Assicurativo rappresenta una delle professioni più appaganti e rispettate.
Passione e professionalità ad altissimo livello contraddistinguono l’impegno nel fornire consulenze attente, che devono proteggere le persone e le aziende dai rischi e nell’affrontare con serietà e massima serenità le sfide quotidiane.
Questo rende il lavoro del Consulente Assicurativo prezioso e significativo per continuare a guadagnare la fiducia delle Aziende e delle Persone.


Consulente assicurativo cosa fa: competenze e mansioni
Dopo questa premessa è d’obbligo chiedersi: ma il consulente assicurativo cosa fa? Prima di rispondere a questa domanda bisogna chiarire qual’é la peculiarità del brokeraggio assicurativo e quali vantaggi derivano dall’affidarsi ad un broker. Solo così riusciremo a far capire il senso ed il valore dell’intermediazione assicurativa prestata da un professionista e a rispondere in modo chiaro e completo alla domanda.
Chi è il consulente assicurativo
Il Consulente Assicurativo (Broker) è un professionista che aiuta il cliente a prendere consapevolezza delle responsabilità e dei rischi a cui la sua attività lo espone e ad individuare la copertura assicurativa più adatta tutelandolo da eventuali danni economici. Ovviamente il Consulente Assicurativo per svolgere la sua funzione deve possedere un bagaglio di competenze tali da consentirgli di comprendere le reali esigenze del cliente; muoversi con dimestichezza e tempestività nel mercato assicurativo; valutare la normativa che regola il rischio assicurato e la responsabilità che ne deriva; individuare la miglior soluzione possibile in termini del rapporto qualità / prezzo: una polizza per essere tale non deve soddisfare solo i bisogni di tutela del Cliente ma essere, allo stesso tempo, accettabile e sostenibile nel tempo.
Il possesso delle competenze, il saper ascoltare il Cliente per operare nel suo interesse, interessare per il piazzamento del rischio le più importanti compagnie italiane ed estere trasferendo l’alea, operare in modo assolutamente indipendente, scevro da qualunque tipo di condizionamento, rende il professionista un vero Consulente Assicurativo.
Pertanto, il Consulente Assicurativo fa e deve offrire consulenza che deve essere intesa come una prestazione professionale, esperta, client oriented, articolata e sempre personalizzata. Egli ha maturato nel tempo una serie di requisiti essenziali per svolgere questa professione ed è soggetto al controllo dell’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Consulente assicurativo mansioni
Il Consulente Assicurativo, dopo aver sentito il cliente e valutato le sue necessità, deve:
• effettuare un’analisi dei rischi e delle responsabilità che derivano dal suo operato con competenza e diligenza;
• attivarsi presso il mercato assicurativo per reperire le migliori soluzioni che dovranno soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente;
• individuare la copertura più idonea, più completa, vantaggiosa e conveniente confrontandola con le quotazioni ricevute;
• porre il Cliente nella condizione di poter scegliere la soluzione più conforme alle proprie necessità semplificando la comprensione della documentazione burocratica assicurativa e delle soluzioni proposte;
• In caso di sinistro, controllare che ci siano i presupposti per la liquidazione e che la compagnia assicurativa completi le pratiche necessarie nel minor tempo possibile.
Mentre, per la gestione delle polizze, dovrà:
• monitorare le scadenze e gestire amministrativamente i rinnovi;
• aggiornare le coperture tenendo conto delle eventuali nuove esigenze del suo cliente.
Essere affiancati da un professionista qualificato, affidandogli le delicate incombenze amministrative, consente alle aziende, ai professionisti e ai privati di essere al riparo dai rischi e dalle responsabilità a cui possono essere esposti durante la loro attività o durante la loro vita privata.
Ecco perché bisogna sempre ricercare un professionista che affianchi i clienti prima, durante e soprattutto dopo la stipula della polizza per offrire un consulenza rapida e tempestiva.
Fideiussione o Cauzione? Caratteristiche e Differenze
Le Fideiussioni
Le polizze fideiussorie hanno assunto particolare ed attuale rilevanza nel quadro delle garanzie personali in alternativa alle fideiussioni bancarie e alla cauzione reale anche per espressa previsione della legislazione speciale (nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei rapporti doganali e tributari). Dottrina e giurisprudenza con soluzioni talora contrastanti hanno fornito contributi sulla natura giuridica delle polizze che, se pur assimilabili sotto il profilo funzionale, non sono inquadrabili in una categoria unitaria. Solo l’esame delle singole clausole contenute nelle diverse fattispecie consente di ricostruire il loro inquadramento come garanzie accessorie o autonome.
La polizza fideiussoria – regolata dal Codice Civile (Capo XXII – Artt. 1936 ÷ 1957) – è un contratto in cui una compagnia di assicurazione (o una banca) si impegna a garantire l’adempimento di una prestazione del debitore nei confronti di un creditore.
«È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.» (Art. 1936 C.C.). La fideiussione era un istituto tipico del Diritto Romano ed era conosciuta come fideiussio. Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della verborum obligatio (stipulatio) che rendeva l’obbligazione solidale a prescindere tra il debitore e il garante. Sostituirà col tempo la fidepromissio e la sponsio, che a loro volta avevano preso il posto dei vades e praedes.
Nei casi in cui per obblighi derivanti da legge o da contratto un soggetto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, esso può ricorrere ad una polizza fideiussoria a favore del creditore dell’obbligazione.
Il negozio fideiussorio è particolarmente utilizzato in: appalti, gare, buone esecuzioni, ritenute a garanzia, oneri di urbanizzazioni, lottizzazioni, pagamento dilazionato imposte di successione, credito I.V.A., contributi regionali, nazionali, CEE (a fondo perduto), cauzioni doganali, cauzioni per accise, garanzie giudiziali; iscrizione albo smaltitori, polizze a favore Ministero Ambiente, coltivazioni cave, ponti radio e utenze varie, contratti fra privati, garanzie ex L.210/2004.
Appalti all’estero: Bid bond, performance bond, maintenance bond, retention money bond, advance payment bond, customs bond.
Le polizze fideiussorie vengono rilasciate sia dalle agenzie di assicurazione, sia dalle banche, ma in ogni caso viene sempre richiesta la documentazione idonea a dimostrare la solvibilità e la solidità del contraente: bilancio definitivo e/o provvisorio, dichiarazioni dei redditi etc. Solo dopo aver verificato la solvibilità del richiedente e quantificato il rischio, la compagnia di assicurazioni o la banca emetterà la polizza fideiussoria quantificandone il relativo costo.
Quando è una banca ad emettere la garanzia, è prassi richiedere il congelamento di beni, titoli o somme di denaro, per questo la fideiussione emessa da una compagnia di assicurazione è più veloce rispetto alla fideiussione emessa dalla banca in quanto l’iter burocratico non prevede alcun immobilismo dei beni, condizione spesso d’intralcio alle operazioni di crescita degli imprenditori. La differenza tra i due tipi di fideiussioni è rilevante sia in termini di costo sia relativamente alle tempistiche burocratiche.
Accessorietà della Polizza Fideiussoria
L’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio. Ciò significa che essa esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita: gli artt. 1939 e 1945 c.c. esprimono questo principio.
Infatti l’art. 1939 del C.C. sancisce che la fideiussione è valida solo se è valida l’obbligazione principale: «La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.» (Art. 1939 C.C.).
L’art. 1945 del C.C. invece dispone che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale (è esclusa solo l’eccezione d’incapacità, e ciò per ragioni esclusivamente storiche ma scarsamente condivisibili sul piano logico). «Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.» (Art. 1945 C.C.).
L’accessorietà della polizza fideiussoria si può anche evincere dal fatto che l’entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e che la stessa non può essere prestata a condizioni più onerose. La fideiussione che eccede i limiti dell’obbligazione principale o che è prestata a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.


TIPI DI POLIZZE FIDEIUSSORIE
Premessa
La fideiussione può essere distinta in solidale nel caso in cui il garante si obbliga per il pagamento dello stesso ammontare del debito principale (l’eadem res debita – ossia la medesima prestazione – è il carattere saliente delle obbligazioni solidali) oppure con beneficio d’escussione quando egli è tenuto all’adempimento solo di ciò che residua dopo l’escussione del debitore garantito (cd. beneficium excussionis): cfr. art. 1944 codice civile.
Se, dunque, nella fideiussione con beneficio d’escussione il creditore può agire verso il fideiussore solo dopo aver escusso il debitore principale, si discute in dottrina se nella fideiussione solidale il creditore debba rispettare un qualche tipo d’onere nella fase della pretesa.
Il creditore ha l’onere di chiedere l’adempimento prima al debitore garantito e solo dopo il rifiuto di questo può rivolgersi verso il fideiussore (onere di preventiva richiesta).
Qualora il debito fosse garantito da più fideiussioni, i fideiussori sono obbligati in solido e il fideiussore che adempie ha diritto all’azione di regresso nei confronti degli altri. Il fideiussore che ha adempiuto all’obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l’azione di regresso. Si tratta di due azioni concorrenti, azionabili in via alternativa.
Nel caso in cui venisse surrogato, il fideiussore può pretendere gli interessi dal momento in cui è scaduto il termine di adempimento, ma il debitore può opporre al fideiussore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se il fideiussore agisce con l’azione di regresso può solo pretendere gli interessi dal giorno in cui il fideiussore ha pagato al creditore, il debitore non può opporre le eccezioni opponibili al creditore originario. Se la fideiussione è prestata a tempo indeterminato, il fideiussore può in ogni momento recedere.
La fideiussione bancaria
La fideiussione bancaria viene concessa dalla banca ai debitori che ne fanno richiesta e che, generalmente, divengono dei clienti dell’istituto di credito. Spesso le banche che concedono fideiussione chiedono al garantito anche la stipula di un contratto di controfideiussione con il quale questi si impegna a mettere a disposizione tutto il suo patrimonio per la restituzione alla banca dell’eventuale importo versato al suo posto
In genere, a seconda dell’ammontare del credito di firma accordato è richiesta una commissione, che generalmente si aggira sull’1% del valore al netto delle tasse, da corrispondere indipendentemente dal carattere accessorio del contratto.
La fideiussione assicurativa
Nella fideiussione assicurativa sarà una compagnia di assicurazioni ad assumersi la responsabilità nei confronti di un creditore, per un importo prestabilito. I tempi per poter ottenere una fideiussione assicurativa sono molto più rapidi di quelli richiesti per ottenere una fideiussione bancaria. Questo tipo di fideiussione prevede un costo per il servizio (premio).
Anche se formalmente si tratta di un contratto assimilabile a qualsiasi altro tipo di fideiussione, la fideiussione assicurativa rappresenta, in realtà, un contratto misto con funzione prevalente di garanzia: le modalità con le quali esso viene stipulato, infatti, sono le stesse in genere previste per gli altri contratti assicurativi.
La fideiussione omnibus
L’istituto della fideiussione cosiddetta “omnibus” (avallata dall’art. 1938 del C.C.) prevede che il fideiussore si impegni a garantire non tanto il pagamento di un singolo debito altrui, ma di tutti i debiti presenti e futuri che vengono assunti o saranno assunti nei confronti del creditore, che è spesso un istituto di credito.
Fideiussione omnibus, la riforma
Con la Legge 154/1992 – Art. 10 – la norma è stata modificata e ha imposto il tetto massimo del credito garantito: infatti, la funziona economica che caratterizza questo tipo di garanzia fideiussoria, ha lo scopo di agevolare il ricorso al finanziamento bancario senza arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. Il fideiussore è nella maggior parte dei casi un soggetto controinteressato alle operazioni finanziate dalla banca, ed assume un rischio patrimoniale di elevate dimensioni e difficilmente quantificabile rispetto a quelli derivanti da una normale fideiussione.
RIMANDI DI LEGGE
La giurisprudenza ha stabilito che la banca in cui favore sia stata anteriormente prestata una fideiussione omnibus senza limitazione di importo, ancora in corso alla data di entrata in vigore della disposizione della L. 154/1992, conserva il diritto alla garanzia unicamente per i debiti verso di essa sorti e non anche per quelli successivi, per i quali occorre, invece, una nuova convenzione fideiussoria nelle forme previste dall’art. 1938 c.c. (cfr. Cass., sent. n. 17860/2007).
Tuttavia, la legittimità della garanzia dovrà essere accuratamente valutata nel merito per accertare che la indicazione di un importo limite sproporzionalmente elevato non si traduca in una limitazione solo apparente eludendo sostanzialmente la norma di legge (cfr. Cass., sent. n. 27005/2008).
Le parti contrattuali, fideiussore e creditore, dovranno rispettare i principi di correttezza e buona fede; la banca, in particolare, ha l’onere di controllare la situazione finanziaria del debitore non potendo fare affidamento esclusivamente sul patrimonio del garante a fronte della manifesta incapienza del patrimonio dell’obbligato principale.
L’istituto di credito, ancorché garantito da fideiussione, ha il dovere di comportarsi nei confronti del debitore principale secondo i criteri di una sana gestione del credito e integra un comportamento contrario a buona fede (oggettiva) – sanzionato con l’inefficacia della garanzia fideiussoria – se, nonostante la prevedibile inadempienza del debitore, decide di procedere all’operazione confidando soltanto nella responsabilità del fideiussore (cfr. Cass., sent. n. 6414/1998).
CODICE CIVILE – LIBRO IV “DELLE OBBLIGAZIONI” – TITOLO III “DEI SINGOLI CONTRATTI” – CAPO XXII “DELLA FIDEIUSSIONE”
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1936.
Nozione.
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1937.
Manifestazione della volontà.
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938.
Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.
La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.
Art. 1939.
Validità della fideiussione.
La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.
Art. 1940.
Fideiussore del fideiussore.
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.
Art. 1941.
Limiti della fideiussione.
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
Art. 1942.
Estensione della fideiussione.
Salvo patto contrario, la fideiussione, si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Art. 1943.
Obbligazione di prestare fideiussione.
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Sezione II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944.
Obbligazione del fideiussore.
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1945.
Eccezioni opponibili dal fideiussore.
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.
Art. 1946.
Fideiussione prestata da più persone.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Art. 1947.
Beneficio della divisione.
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Art. 1948.
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Sezione III
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949.
Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore.
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
Art. 1950.
Regresso contro il debitore principale.
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale. Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Art. 1951.
Regresso contro più debitori principali.
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.
Art. 1952.
Divieto di agire contro il debitore principale.
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.
Art. 1953.
Rilievo del fideiussore.
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:
1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
2) quando il debitore è divenuto insolvente;
3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Sezione IV
Dei rapporti tra più fideiussori
Art. 1954.
Regresso contro gli altri fideiussori.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299.
Sezione V
Dell’estinzione della fideiussione
Art. 1955.
Liberazione del fideiussore per fatto del creditore.
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.
Art. 1956.
Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.
Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.
Art. 1957.
Scadenza dell’obbligazione principale.
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
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